Art. 7.
(Promozione).

      1. Al fine di promuovere e di incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco nazionale della laguna di Venezia, l'Ente parco può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità del Parco medesimo.